Centro Studi Milano '900 - Centro di ricerca ermeneutico scientifica dedicato all'arte Milanese del XX Secolo

Statuto


Art. 1 - Costituzione denominazione oggetto sede e durata
E’ costituita l’associazione denominata “Centro Studi Milano ‘900”, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile.
Il Centro Studi ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- Promozione, organizzazione, realizzazione, gestione e comunicazione di beni e servizi volti a diffondere scientificamente, contestualizzare, conservare e valorizzare in Italia e all’estero l’attività, il pensiero e la poetica dei maestri dell’arte del XX secolo di ambito milanese.

Il “Centro Studi Milano ‘900” ha sede in Milano, Via Antonio Fortunato Stella, n. 5/15.
La sua durata è illimitata e l’anno sociale corrisponde all’anno solare.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede in qualsiasi luogo d’Italia nonché istituire sedi e sezioni distaccate sull’intero territorio nazionale, così come rappresentanze all’estero. L’eventuale trasferimento della sede non richiederà la modifica dello statuto.

Art. 2 - Scopi e ambiti di attività
Il “Centro Studi Milano ‘900” si propone di promuovere ogni livello di sviluppo nell’ambito degli scopi di cui al presente articolo. Il “Centro Studi Milano ‘900” non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità relative all’oggetto sociale costituito. In particolare si occuperà di:
  -  elaborare studi, ricerche, analisi e aggiornamenti scientifici; 

  -  redigere, pubblicare e divulgare anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo ed editoriale, come cataloghi ragionati, saggi e monografie, supporti audiovisivi e multimediali; 

  -  organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, convegni, dibattiti, seminari di studio, proiezioni audiovisive, eventi ed esposizioni, a carattere tematico, antologico, storico, ecc...; 

  -  realizzare in proprio, e contribuire o collaborare ad attività di produzione cinetelevisiva ed editoriale collegata all’oggetto di studio dell’associazione; 

  -  sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operino in settori affini; 

  -  intraprendere qualsiasi attività che appaia strettamente idonea al raggiungimento, anche in via mediata, 
dello scopo enunciato nelle proprie finalità costitutive; 


Art. 3 – Soci 
Possono essere soci del “Centro Studi Milano ‘900” le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che presentino domanda di adesione da sottoporre all'esame della Commissione Esaminatrice dell'Associazione stessa e dimostrino di avere i requisiti sufficienti per fare parte e operare all’interno del Centro Studi medesimo. Fanno eccezione i “simpatizzanti”, che vengono ammessi senza esame, ma sono esclusi dal diritto di voto. 
Il Consiglio Direttivo ha anche funzione di Commissione Esaminatrice. 
I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:
  -  soci fondatori; 

  -  soci ordinari; 

  -  soci sostenitori; 

  -  soci onorari; 
Per tutti, tranne per i fondatori, l’anno sociale corrisponde all’anno solare. 
SOCI FONDATORI:
I fondatori sono soci a tempo indeterminato e sono esonerati dal versamento della quota sociale con facoltà di contribuire nel modo che ritenessero più opportuno.
Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito il “Centro Studi Milano ‘900”. 

SOCI ORDINARI:
 Tutti i soggetti che dimostrino di avere i requisiti sufficienti per fare parte e operare all’interno del Centro Studi medesimo, ovvero siano dotati di cultura, moralità e capacità intellettuali e operative adeguate a sviluppare e promuovere le attività di cui all’art. 1 del presente statuto. La quota sociale verrà determinata in sede di assemblea.
SOCI SOSTENITORI:
 Sono soci sostenitori coloro che finanziano singole iniziative o cicli di eventi, progetti espositivi e allestitivi, o qualunque altra attività atta a divulgare e valorizzare l’opera e il pensiero degli artisti milanesi oggetto di studio, come da art.2, preventivamente vagliati e autorizzati dalla Commissione Esaminatrice e dal Comitato Scientifico.
SOCI ONORARI: 
Sono soci onorari personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’associazione. Spetta al Consiglio Direttivo attribuire tale qualifica e determinarne le funzioni. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota sociale con facoltà di contribuire nel modo che ritenessero più opportuno per il perseguimento degli scopi del centro studi. I soci onorari possono essere riconfermati di anno in anno senza limite.
NON SOCI: 
Non sono considerati soci ma simpatizzanti, e genericamente chiamati “amici del Centro Studi Milano ‘900”, tutti coloro che – condividendo le finalità dell'Associazione – ritenessero di aderire presentando domanda d'iscrizione e versando la quota di associazione annuale stabilita, senza il desiderio di essere coinvolti operativamente nelle iniziative del Centro studi, pur venendo puntualmente informati delle attività in programma e potendovi partecipare. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto.

Articolo 4. Criteri di esclusione dei soci.
Costituiscono cause di decadenza automatica dall'iscrizione al “Centro Studi Milano ‘900”:

a) il decesso;

b) il mancato versamento della quota sociale, in caso di ritardo superiore ai sei mesi salvo che il Consiglio Direttivo ritenga di concedere eccezionalmente proroghe e/o dilazioni;

c) le dimissioni volontarie, mediante comunicazione per iscritto (anche email) al Presidente.
Costituiscono cause di esclusione su cui decide il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, la violazione degli obblighi statutari, la riscontrata e ripetuta inadempienza agli impegni assunti, il venir meno dei requisiti di ammissione, l'indegnità (comportamento contrastante con gli scopi statutari o con il decoro dell'Associazione).

Articolo 5. Diritti e doveri dei soci.
Il versamento della quota d’iscrizione, salvo diversa disposizione del Consiglio, è annuale non restituibile e dev'essere effettuato contestualmente alla comunicazione d'iscrizione e allo scadere di ciascun anno solare.
Tutti i soci hanno la facoltà di partecipare attivamente alle iniziative alle quali saranno invitati, se in regola con il pagamento del contributo. Tutti i soci, compresi i fondatori, sono liberi di dare le dimissioni in qualsiasi momento per iscritto al Presidente.

I soci sono obbligati: a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; a svolgere le attività preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
I soci non possono rilasciare dichiarazioni a nome dell'associazione o impegnarsi per l'associazione stessa se non su mandato scritto del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Articolo 6. Coordinamento delle attività dell'Associazione.
Per meglio promuovere e coordinare l'attività dell'associazione il Consiglio Direttivo - tenendo conto e nei limiti delle disponibilità economiche e bilanci dell'Associazione - potrà affidare compiti e ruoli specifici, tecnici o organizzativi, a singoli aderenti nell'ambito dei programmi e dei progetti approvati, o in ruoli funzionali. Il Consiglio Direttivo potrà altresì individuare e incaricare soggetti esterni qualificati per singole attività, o attività continuative, di valorizzazione o di servizi specifici.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di emanare uno o più regolamenti.

Articolo 7. Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
  -  il Consiglio Direttivo; 

  -  il Comitato tecnico-scientifico; 

  -  l’Assemblea dei soci; 

  -  il Presidente; 

  -  il Vicepresidente; 

  -  il Segretario Generale
È ammessa la partecipazione dei soci fondatori a più organi. 


Articolo 8. Consiglio direttivo. 
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci con diritto di voto e la durata è fissata in 5 anni, cui seguiranno nuove elezioni. I membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il Consiglio Direttivo per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati se l’assemblea dei soci ne convaliderà la chiamata. 

Il Consiglio Direttivo nominerà inoltre il Comitato tecnico-scientifico.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di istituire commissioni nei vari settori di cui all'oggetto sociale senza alcuna limitazione per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea, che delibera a maggioranza semplice, su proposta del Presidente o di un terzo dell'Assemblea, nei seguenti casi:
-riscontrata e ripetuta inadempienza agli impegni assunti
-persistente violazione degli obblighi statutari relativi alla carica
-venir meno dei requisiti di ammissione all'Associazione
-indegnità e in genere comportamento contrastante con gli scopi statutari o con il decoro 
dell'Associazione.


I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti – anche dopo la cessazione per qualsiasi causa - alla riservatezza sugli argomenti trattati nelle riunioni e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza in ragione della funzione ricoperta, a meno che si tratti di dati o informazioni per i quali è prevista la trasparenza.

Compete al Consiglio Direttivo:
-compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
-emanare eventuali regolamenti -
compilare ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo e sottoporli entro il 20 marzo di ciascun anno all'analisi dell'organo di controllo
-sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo entro la fine di marzo dell'anno interessato ed il bilancio consuntivo entro la fine dell'anno successivo all'anno interessato
-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
-autorizzare le spese straordinarie
-decidere sulle esclusioni degli aderenti
-ratificare nella prima seduta 

violazioni di norme penali, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità, tipologia di reato e sussistenza o meno di sentenza passata in giudicato successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che fossero adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza -convocare l'assemblea ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione.


Articolo 9. Comitato tecnico-scientifico.
Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato tecnico-scientifico da un minimo di due ad un massimo di cinque persone emerite, nominando inoltre un Presidente e un Vicepresidente del Comitato stesso.
Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di tutela della qualità culturale dell’associazione e di indirizzo scientifico della sua attività. La nomina ha durata quinquennale.
Il Comitato tecnico-scientifico ha inoltre facoltà di porre il veto su decisioni prese dal Consiglio Direttivo, qualora siano inerenti a cessione dei diritti connessi con le opere d’arte oggetto di attività del Centro Studi o con l’immagine degli artisti coinvolti.
A puro titolo di esempio: il vincolo o la vendita, l’affidamento a terzi (siano essi persone fisiche o giuridiche) delle opere date in gestione al Centro Studi o affidate alla sua valorizzazione storica o scientifica.

Articolo 10. Presidente.
Il Presidente è responsabile dell’attività del “Centro Studi Milano ‘900” e ne è il legale rappresentante, anche di fronte a terzi.
Il Presidente ha compiti di rappresentanza del Centro Studi medesimo e ha la firma e la rappresentanza sociale e legale nei confronti di terzi e in giudizio; ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti il Centro Studi, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o arbitrale.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo coordinando il lavoro del Consiglio stesso e le attività dell'Associazione; in caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente opererà in stretta sinergia con il Comitato tecnico-scientifico, sottoponendo ad esso, per un parere consultivo o a titolo di giudizio di merito, di volta in volta sottoponibile anche a voto di approvazione o di veto del Comitato stesso, ogni decisione inerente la linea scientifica e la valorizzazione delle opere e delle poetiche artistiche affrontate dall’attività del Centro Studi

Articolo 11. Vicepresidente.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle attività necessarie all'Associazione. In caso di assenza o impedimento o di cessazione del Presidente ne assume temporaneamente le relative funzioni. Di fronte agli aderenti, ai terzi, e a tutti i pubblici uffici e privati la firma del Vicepresidente con relativa delibera del direttivo o delega del Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
In caso di dimissioni o assenza del Presidente, ne diventa automaticamente il successore, sino a nuove elezioni, che avverranno a naturale conclusione del mandato originario del Consiglio Direttivo.

Articolo 12. Segretario generale.
Il Segretario generale è eletto nell'ambito del Consiglio direttivo. II Segretario generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, tiene l’elenco dei soci e ne mantiene gli opportuni contatti.
Provvede alla conservazione delle proprietà del “Centro Studi Milano ‘900” ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Tiene i rapporti esterni e redige le relazione sulle diverse attività dell’associazione.
Il Segretario generale cura inoltre la tenuta dei libri verbali del direttivo. Tiene il libro soci aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote sociali versate.
Cura la tenuta di apposito registro in cui sono iscritti i nomi dei contribuenti e l'ammontare di ogni contributo e donazione.
Coadiuva il Presidente nelle attività necessarie all'amministrazione dell'associazione.

Articolo 13. Patrimonio.
Il patrimonio del “Centro Studi Milano ‘900” è costituito:
-dalle quote annuali di adesione dei soci 

-dalle opere donate o acquisite, anche se in prestito o cedute temporaneamente a terzi, come da 
regesto 

-da donazioni, private e pubbliche

-da ogni altra entrata anche per eventuali disposizioni testamentarie e da qualsiasi lecito 
conferimento da chiunque effettuato, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al Centro studi a qualunque titolo, entrate derivanti da attività quali ad esempio il ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche, eventi, spettacoli ed altre iniziative correlate ad attività statutarie
.
-da mezzi patrimoniali necessari al perseguimento degli specifici scopi associativi, procurati mediante il corrispettivo dei beni o dei servizi prodotti dall’associazione. 
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o conto corrente postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziabile è normalmente disposta con la firma del Presidente. Per le spese ordinarie il Presidente può disporre movimenti finanziari a firma disgiunta entro i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio viene amministrato dal Presidente.
Per quanto riguarda più propriamente le opere in possesso o in gestione del Centro Studi, il Presidente opererà in collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico, confrontandosi costantemente per una corretta valorizzazione delle stesse.
Ogni eventuale versamento e/o conferimento e/o donazione e/o lascito necessiterà dell'accettazione del Consiglio Direttivo, e della valutazione del Comitato tecnico-scientifico, per quanto riguarda opere o beni artistici, che a loro insindacabile giudizio, nelle persone dei rispettivi Presidenti, saranno liberi di esprimere l'eventuale rifiuto. Non sarà necessaria la predetta accettazione con riferimento al versamento delle quote sociali nonché per ogni eventuale versamento e/o conferimento da parte dei fondatori che hanno facoltà di contribuire nel modo che ritenessero più opportuno per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 14. Disposizioni inerenti all’affidamento, al possesso o alla valorizzazione di opere d’arte.
Il Consiglio Direttivo del Centro studi, con insindacabile avallo e decisione finale del solo Presidente, avrà facoltà di vendere, tenere per sé o donare a persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni, le opere patrimonio del Centro Studi, dietro preventiva disamina da parte del Comitato tecnico-scientifico, che avrà titolo consultivo e di ratifica, verificando il principio di valorizzazione storica rispetto alla poetica o alle opere di volta in volta in esame, e che ogni decisione presa dal Consiglio Direttivo non comprometta comunque in alcun modo la possibilità di costituire una Fondazione che abbia un corpus omogeneo, integro e che in tal senso possa essere preservato compiutamente, secondo la filosofia di valorizzazione storico- scientifica messa in atto dal Centro Studi, e in perfetta continuità con essa.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre disporre del prestito delle opere degli artisti oggetto di ricerca e studio da parte del Centro Studi, previa disamina da parte del Comitato tecnico-scientifico, e cederne la disponibilità per un periodo di tempo prestabilito, rinnovabile, al fine di consentire l’esposizione delle opere medesime per scopi culturali, didattici, nel contesto di mostre, allestimenti museali, eventi in genere, o per essere esposte in luoghi pubblici per iniziativa di Enti, Istituzioni o Pubbliche Amministrazioni.
Il Consiglio Direttivo del “Centro Studi Milano ‘900” potrà decidere anche circa l’opportunità di rendere disponibili le proprie opere a galleristi o agenti che si facciano carico della vendita delle opere medesime, o concederne la disponibilità anticipata a terzi, a fronte di opportune garanzie, quali la promessa di acquisto entro un periodo prestabilito, mantenendo sempre presenti gli scopi di valorizzazione storica delle opere di volta in volta in esame.
Il Consiglio direttivo del “Centro Studi Milano ‘900” potrà comunque chiedere in qualsiasi momento, e senza la necessità di fornire giustificazioni di sorta, l’immediata restituzione delle opere concesse in prestito a terzi (siano essi persona fisica, giuridica, ente o istituzione), anche con formule contrattuali con titolo di scadenza temporale, qualora non siano verificate le opportune condizioni di tutela e conservazione delle opere stesse.
E’ prevista infine la facoltà da parte del Consiglio Direttivo di donare opere registrate nel patrimonio del Centro Studi, qualora vi siano particolari presupposti di valorizzazione e cura delle opere medesime, come da previa disamina da parte del Comitato tecnico-scientifico, che dovrà valutare di volta in volta i titoli e l’idoneità del soggetto (sia esso persona fisica, giuridica, ente o istituzione) cui andrà destinata ciascuna opera, oltre a verificare che vi siano tutte le condizioni di tutela e garanzia necessarie alla valorizzazione e preservazione dell’opera stessa.

Articolo 15. Recesso ed esclusione degli associati.
I soci, compresi i fondatori, possono recedere dall’Associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio direttivo. Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia alle quote versate, sia al patrimonio del “Centro Studi Milano ‘900”.
In caso di comportamento di un socio che contrasti con il presente statuto o con l’eventuale regolamento dell’associazione, nonché con le sue direttive, il Consiglio potrà deliberarne l’espulsione.

Articolo 16. Gratuità delle cariche.
Le cariche sociali e di cui agli organi del “Centro Studi Milano ‘900”, come precisati al precedente articolo 7, sono gratuite (eccetto il Collegio dei revisori o Revisore unico), fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione, con le modalità stabilite dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Anche i membri dell'organo di controllo prestano la loro opera senza oneri per il “Centro Studi Milano ‘900”.

Articolo 17. Procedura di mediazione e clausola compromissoria
Per quanto non espressamente indicato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile sulle associazioni.